Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono tutte quelle attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003 ed è stata successivamente oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.
La norma di cui sopra imponeva alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il rispetto dei seguenti limiti quantitativi:
Con l’abrogazione dei suddetti limiti quantitativi avvenuta nel 2015 la dottrina ha unanimemente riconosciuto che, a oggi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile.
In relazione a tale articolo, si definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. I caratteri principali che distinguono il lavoro autonomo da altre tipologie di rapporto riguardano:
I compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono qualificati come redditi diversi e il loro regime impositivo è disciplinato dall’articolo 67, primo comma, lettera l), del Dpr 917/1986. Tali compensi sono assoggettati a una ritenuta:
I compensi derivanti da attività occasionali, inoltre, devono essere dichiarati:
Dal punto di vista previdenziale, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono assoggettate a contributi solo per la parte eccedente i 5.000 euro, complessivamente considerati anche con più committenti. Le aliquote sono quelle previste nella Gestione Separata dell’Inps che, per l’anno 2019, sono pari al:
I contributi sono sostenuti dal collaboratore nella misura di un terzo e dal committente nella misura dei due terzi.
Ricordiamo inoltre che:
Se vuoi ricevere ULTERIORI INFORMAZIONI o sei interessato ai NOSTRI SERVIZI, contattaci!
Lascia Un Commento