Nello specifico, un cittadino che conserva la residenza fiscale in Italia (non iscrivendosi all’AIRE), che percepisce redditi da lavoro dipendente, compensi in quanto membro di un consiglio di amministrazione in Lussemburgo e dividendi da società lussemburghese, sarebbe soggetto al seguente trattamento impositivo:
Al comma 2 dell’articolo 15 della Convenzione Italia-Lussemburgo viene disposto che le remunerazioni conseguite nello Stato estero da un residente in Italia, sono imponibili soltanto in Italia se 1) il beneficiario soggiorna in Lussemburgo per un periodo complessivo dell’anno non superiore a 183 giorni e 2) qualora le remunerazioni non siano pagate da un datore di lavoro ivi residente (in Lussemburgo). Diversamente, tali redditi sono tassabili in entrambi gli Stati. Ne consegue che nel caso specifico il reddito da lavoro dipendente svolto in Lussemburgo andrebbe dichiarato (anche) in Italia (unitamente agli altri redditi posseduti e qui prodotti), evidenziando nella dichiarazione il credito per le imposte pagate all’estero in via definitiva, in base all’articolo 165 del Tuir.
Il Voucher per la digitalizzazione delle Pmi è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per accedere è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle Imprese. Leggi tutto
Il super ammortamento per le auto è previsto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015, in relazione alle autovetture nuove acquistate dal 15.10.2015 al 31.12.2016. I destinatari di questa agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.
La norma stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisto è incrementato del 40% con esclusivo riferimento all’individuazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
I “super ammortamenti” non producono effetti sulla determinazione degli acconti e non rilevano ai fini degli studi di settore.
L’agevolazione, riguardando anche gli investimenti effettuati nel 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), rileva già per il 2015 (UNICO 2016).
L’art. 1 co. 10 della legge di stabilità 2016 ha infatti previsto, a partire dal 1º gennaio 2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della TASI, per le abitazioni (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai genitori oppure ai figli, destinate ad abitazione principale.
Per beneficiare della contribuzione agevolata relativa alla determinazione dei contributi previdenziali bisogna presentare un’apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
La contribuzione agevolata può essere utilizzata dai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata INPS, oppure alle Casse professionali private) che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il nuovo regime forfettario ai fini reddituali.
Rispetto al 2015, anno durante il quale l’agevolazione permetteva di applicare le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito d’impresa dichiarato senza considerare il livello minimo imponibile previsto (c.d. “contributi fissi”), l’agevolazione introdotta con la L. 208/2015 permette dal 2016 di determinare i contributi dovuti alle predette Gestioni applicando al Leggi tutto