La trasformazione in società semplice può rappresentare un’opportunità specialmente per le società di persone (s.n.c., s.a.s.) di pura gestione immobiliare.
Dal punto di vista giurisprudenziale è ampiamente riconosciuto, sia ai fini fiscali che ai fini civilistici, che l’attività di mera gestione statica degli immobili sociali possa essere svolta nella forma di società semplice.
La norma, infatti, ammette l’esistenza di società semplici con oggetto il godimento in comunione dei propri beni immobili, il che è assimilabile in altri termini alla gestione in comproprietà degli stessi.
Su tale base si innestano le disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, comma da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in vigore dal 1° gennaio 2016 e prorogate con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 565-566) sino al 30 settembre 2017.
Tali disposizioni si applicano alle società:
Si avvicina il termine di scadenza del versamento dovuto per la tassa annuale della vidimazione libri , scadenza prevista per il 16 marzo 2017. Pertanto, proviamo a riassumere e fare ordine sulla normativa prevista in materia.
Innanzitutto, si precisa che la tassa in questione riguarda solo le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) e quelle consortili, le quali hanno l’obbligo di versare, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, una tassa annuale per la vidimazione libri sociali.
L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
Ricordiamo, a proposito di vidimazione libri, che, attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori, previsti dall’articolo 2421 del codice civile.
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
Ti sei mai chiesto se sei in grado di effettuare delle oculate scelte per stabilire il giusto prezzo di vendita, orientando l’impresa verso una gestione strategica del portafoglio prodotti e verso l’ottimizzazione della redditività globale, partendo dai singoli articoli?
Molte imprese devono affrontare il problema del prezzo e dello sconto fattibile e diverse volte non riescono a determinare “fino a che punto” è per loro possibile avere margini di manovra. Inoltre spesso i prezzi vengono stabiliti “a sé stanti”, senza considerare il contributo alla redditività aziendale dei diversi prodotti.
Non è infrequente assistere anche a casi in cui un prodotto venduto sottocosto secondo il full costing viene ritenuto dannoso e da abbandonare, ignari del fatto che a volte (soprattutto in periodi di recessione) sono proprio i prodotti “in perdita” a permettere all’impresa di poter avere utili.
Ti sei mai posto queste domande:
L’avviso di accertamento per riscuotere la Tassa rifiuti senza aree tassabili notificato dal Comune è considerato nullo se non indica la specifica superficie tassata.
Secondo quanto affermato dalla sentenza n. 2533/10/2016 della Commissione tributaria provinciale di Bari, il Comune deve quindi indicare in modo preciso le aree tassate. Ad esempio dovrebbe specificare nell’avviso di accertamento se si tratta di superficie coperta o scoperta dell’appartamento o locale commerciale del contribuente.
Questa carenza non consente al contribuente di comprendere a quale tipologia di area faccia riferimento l’amministrazione comunale (per esempio se all’appartamento o al cortile). Per i giudici, quindi, l’avviso di accertamento per la tassa rifiuti senza aree tassabili è caratterizzato da un grave vizio di motivazione se non indica in modo specifico la superficie dell’immobile.
Inoltre se nemmeno il verbale con il quale la polizia municipale ha accertato la superficie tassabile dell’immobile fornisce dati comprensibili e non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito, l’avviso di accertamento non può fare semplicemente riferimento al verbale della polizia municipale ed è comunque Leggi tutto
L’accesso al regime forfettario per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni o in srl in regime di trasparenza, è escluso ai sensi dell’articolo 1 comma 57 lettera d) della Legge 190/2014.
Il fine della norma è quello di evitare “l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione – sostitutivo e ordinario – di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta”. A tal fine risulta irrilevante, ai fini della verifica, che la partecipazione sia detenuta nell’ambito di impresa individuale o in qualità di persona fisica. Leggi tutto