Per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono tutte quelle attività di lavoro caratterizzate dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dall’articolo 61 del Dlgs 276/2003 ed è stata successivamente oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni.

La norma di cui sopra imponeva alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale il rispetto dei seguenti limiti quantitativi:

  • durata della prestazione non superiore a trenta giorni con lo stesso committente in un anno;
  • compenso non superiore a 5.000 euro da ogni committente.

Con l’abrogazione dei suddetti limiti quantitativi avvenuta nel 2015 la dottrina ha unanimemente riconosciuto che, a oggi, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile.

In relazione a tale articolo, si definisce lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. I caratteri principali che distinguono il lavoro autonomo da altre tipologie di rapporto riguardano:

  • l’assenza di vincoli di subordinazione e l’autonomia nell’organizzare i tempi e i modi della prestazione;
  • l’assenza di coordinamento con l’attività del committente e la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • la personalità della prestazione;
  • l’assenza di un’organizzazione imprenditoriale.

I compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono qualificati come redditi diversi e il loro regime impositivo è disciplinato dall’articolo 67, primo comma, lettera l), del Dpr 917/1986. Tali compensi sono assoggettati a una ritenuta:

  • del 20 per cento se il soggetto è fiscalmente residente in Italia;
  • del 30 per cento se il soggetto non è fiscalmente residente in Italia.

I compensi derivanti da attività occasionali, inoltre, devono essere dichiarati:

  • nel quadro RL del Modello Redditi, ovvero
  • nel quadro D del Modello 730.

Dal punto di vista previdenziale, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono assoggettate a contributi solo per la parte eccedente i 5.000 euro, complessivamente considerati anche con più committenti. Le aliquote sono quelle previste nella Gestione Separata dell’Inps che, per l’anno 2019, sono pari al:

  • 24 per cento per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, oppure
  • 33,72 per cento, negli altri casi.

I contributi sono sostenuti dal collaboratore nella misura di un terzo e dal committente nella misura dei due terzi.

Ricordiamo inoltre che:

  • Con l’articolo 54 bis del Dl 50/2017, il legislatore ha previsto la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale attraverso il Libretto Famiglia ovvero il contratto di prestazione occasionale;
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono regolamentate, da un punto di vista civilistico, dall’articolo 2222 codice civile e, da un punto di vista fiscale, dall’articolo 67 del Dpr 917/1986.

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Prestazioni di lavoro autonomo occasionale ultima modifica: 2019-10-26T12:15:10+02:00 da Marco Orlandi
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